RUBRICA SMART 5.0: FAQ 4.24 - Procedura semplificata: vi spieghiamo come

Care lettrici e cari lettori della Rubrica 5.0 di Esclamativa ben ritrovati.

Il 10 Aprile u.s. sono state pubblicate le tanto attese FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno riservato preziosi spunti su differenti tematiche.

Alle FAQ precedenti sono state aggiunte 6 ulteriori domande che includono:

  • la cumulabilità degli interventi per l’autoproduzione da fonte solare;
  • le sostituzioni da Stage I a Stage V per macchine mobili non stradali;
  • i chiarimenti su leasing e ammortamento;
  • e soprattutto la FAQ 4.24, oggetto di questo approfondimento.

 

Ci siamo presi qualche giorno per verificarne approfonditamente il contenuto e abbiamo deciso di incentrare questo nuovo articolo sul tema più “scottante”: come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.

Il riferimento è al comma 9-bis dell’articolo 38 introdotto con la nuova Legge di Bilancio del 29 dicembre 2024, relativo ai beni obsoleti e la risposta del Ministero punta l’accento su differenti casistiche che andremo ad analizzare evidenziandone gli aspetti principali.

 

Riassumiamo di seguito i punti essenziali della FAQ che risolvono subito alcuni importanti dubbi:

  • Il calcolo del risparmio va effettuato tenendo conto dei consumi del nuovo bene (ex post) e non del vecchio (ex ante). I consumi di quest’ultimo vengono stabiliti dividendo per 0,95 i consumi del bene oggetto di investimento. Più avanti saranno presentati degli esempi pratici;
  • Il bene sostituito non dovrà essere rottamato o dismesso;
  • Certificazioni ex Ante ed ex Post dovranno comunque essere redatte.

 

Quanto definito dalla risposta del Ministero dell’Industria e del Made in Italy consente di evitare calcoli e valutazioni relativi a beni di cui spesso non sono più presenti i dati (schede tecniche e caratteristiche) e facilita notevolmente il processo di analisi. I beni potranno rimanere nella disponibilità dell’impresa e non sarà obbligatorio rottamarli.

Nello specifico presentiamo e analizziamo gli esempi proposti dalle FAQ.

Esempio 1 – Sostituzione singolo bene obsoleto

Il primo esempio tratta la sostituzione di un bene che ha terminato il periodo di ammortamento da più di 24 mesi e che quindi ha le caratteristiche per accedere alle agevolazioni del comma 9-bis dell’articolo 38. Ad esempio un centro di lavoro A viene sostituito con un centro di lavoro B, con Potenza Nominale (PN) o di targa pari a 20 kW. Considerando un fattore di assorbimento della potenza f_a pari a 0,8 ed un tempo ciclo per svolgere la lavorazione pari a 300 secondi, il consumo del bene B per un singolo ciclo sarà pari:

 

Contenuto dell’articolo
 

Il consumo del vecchio bene viene quindi calcolato tralasciando le caratteristiche tecniche dello stesso e il tempo ciclo precedente, ma “solamente” dividendo il Consumo B ciclo  per 0,95

Contenuto dell’articolo

Considerando la produttività annua del bene oggetto dell’investimento sarà possibile definire il RISP assoluto in TEP e il Risp percentuale che sarà esattamente pari al 5%.

Si ricorda che ogni impresa è comunque libera di affrontare il calcolo in modo “tradizionale” se si decidesse e si fosse in possesso delle caratteristiche per accedere alle aliquote superiori al 35% garantita per la casistica dei beni obsoleti.

 

Esempio 2 e 3

  • Sostituzione mista di beni obsoleti e non;
  • Interventi su più linee di produzione.

 

Successivamente la FAQ affronta altri due casi, il caso 2 riguardante la sostituzione di due beni obsoleti e di un bene non obsoleto, ed infine il caso 3, che descrive una situazione in cui sono presenti interventi su più linee di produzione e quindi il calcolo dovrà essere affrontato a livello di unità produttiva. Quest’ultimo è più complesso e frutto delle considerazioni del caso 2, per cui ci concentreremo sul secondo.

 

Contenuto dell’articolo
  Figura 1 FAQ 4.24, caso di più beni su un'unica linea di produzione
 

L’impresa in questione acquisterà o ha già acquistato tre beni, in sostituzione di un forno e una pressa (obsoleti) e un robot, non rientrante nella casistica del comma 9-bis.

Il calcolo viene impostato come di seguito:

  • Consumo Vecchio forno = Consumo nuovo forno/0,95 (obsoleto);
  • Consumo Vecchia pressa = Consumo nuova pressa/0,95 (obsoleto);
  • Nastro iniziale invariato (primo macchinario della linea produttiva) (non obsoleto);
  • Consumo del Robot calcolato nel modo tradizionale, considerando quindi caratteristiche tecniche e tempistiche per entrambe i beni (non obsoleto).

 

Il consumo della linea è dato dalla somma dei consumi dei beni e di conseguenza il risparmio è calcolato paragonando i valori ottenuti in fase ex ante e con quelli in fase ex post.

Per farlo si terrà conto della producibilità annua della linea di produzione e degli indicatori di prestazione

Contenuto dell’articolo

I valori corrispondenti alle colonne potenza e tempo ciclo in fase ex ante non vengono considerati perché i beni sono classificabili come obsoleti. Il Robot viene trattato come da Circolare Operativa in caso di bene che non abbia terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi.

Dopo l’individuazione della variabile operativa e il calcolo degli indicatori di prestazione, nella casistica messa in evidenza dalla FAQ il RISP% ottenibile è pari al 5,05%, che permetterebbe all’impresa di accedere al 35% di credito d’imposta.

Ma la domanda che ci sentiamo di porre è: Se il Robot non fosse stato sostituito con un bene molto più performante dal punto di vista dei consumi o se semplicemente non fosse stato sostituito come andrebbe impostato il calcolo?

Se infatti consideriamo l’esempio precedente senza sostituire l’ultimo bene e mantenendo nel calcolo lo stesso valore di consumo, i kWh del ciclo ex post sarebbero pari a

0,0139 + 0,7500+2,7500+0,0133= 3,53 kWh

Tale valore non comporterebbe un risparmio della linea superiore al 5%, quindi il risparmio dei beni obsoleti dovrebbe essere modulato per ottenere il 5% della linea? Andrebbero fatte considerazioni ulteriori?

A questi quesiti ci sentiamo di rispondere, in via prudenziale come siamo soliti fare, che al momento la sostituzione di un bene obsoleto con un nuovo bene senza ulteriori interventi, è possibile solo e soltanto se il processo produttivo sia composto esclusivamente da quell’unico bene oggetto di investimento.

La sostituzione comporterebbe un risparmio del 5% calcolato come da comma 9-bis e si raggiungerebbe il limite imposto dalla normativa.

Nonostante qualche dubbio, le ultime FAQ segnano un altro passo importante verso la possibilità di affrontare ulteriori casistiche con chiarezza, sempre nell’ottica che il “Piano Transizione 5.0” sia una possibilità concreta per tutte le imprese italiane.

 

Non perdete il prossimo articolo della Rubrica 5.0 Smart, che sarà dedicato al tema dei veicoli mobili non stradali, tipologie, caratteristiche e come agevolarli.

 

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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