CCIAA Brescia: Contributi a fondo perduto per investimenti in sicurezza e ambiente

La Camera di Commercio di Brescia ha pubblicato il Bando per contributi alle micro, piccole e medie imprese per la sicurezza e l'ambiente allo scopo di finanziare le imprese bresciane che introducano in azienda tecnologie per la prevenzione di atti criminosi, oppure dell'infezione da COVID 19 oppure per la riduzione dei consumi energetici, dell'impatto ambientale e dei rifiuti.

Quale tipologia di contributo prevede il bando?

Il bando  prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, cioè un contributo che non dovrà essere restituito.

Il contributo ammonta al 50% delle spese ammesse dal bando ma non potrà in ogni caso superare la somma di 3.000 euro.

Per spese "ammesse" si intendono le spese rientranti nelle tipologie specificate dal bando

Quindi, per fare un esempio, qualora il soggetto che richiede il contributo effettui più di 6.000 euro di spese ammesse, il contributo rimarrà comunque dell'importo massimo di 3.000 euro.

Importante: Le aziende in possesso del Rating di legalità potranno contare su una maggiorazione del contribto concesso nella misura che segue:

  • possesso di 1 stella di rating€ 150,00 in più rispetto al contributo previsto dal bando;
  • possesso di 2 stelle di rating = € 300,00 in più rispetto al contributo previsto dal bando;
  • possesso di 3 stelle di rating = € 500,00 in più rispetto al contributo previsto dal bando.


Quali sono le spese ammissibili?

Il bando finanzia investimenti, dell'importo minimo complessivo di 1.500 euroeffettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021, per:

MISURA 1

Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di: 

  • Impianti antintrusione, anti taccheggio, vetri antisfondamento, antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento satellitare collegati alle centrali di vigilanza;
  • attrezzature per video-sorveglianza
  • videoprotezione con cassetta di registrazione e assimilabili; 
  • telecamere collegate direttamente con le centrali delle forze dell’ordine; 
  • casseforti e armadi blindati.

Tecnologie per la sicurezza sanitaria per la prevenzione dell'infezione da COVID 19. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:

  • Macchinari ed attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
  • Apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili;
  • Interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzati al miglioramento della sicurezza sanitaria;
  • Interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno ed all'esterno dei locali;
  • Realizzazione di interventi strutturali o temporanei (comprese le opere murarie strettamente connesse) nonché acquisto di arredi interni ed esterni atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sanitaria sia tra i lavoratori sia tra i clienti/utenti;
  • Termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
  • Strumenti ed attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (ozonizzatori, lampade UV, ecc., per sanificare i capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza nella struttura per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei clienti/utenti (vaporizzatori per sanificazione camerini, cabine estetiche, aule, ecc.) anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie).
  • Sistemi contactless (serrature elettroniche) per accesso ai locali;
  • Attrezzature software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali.

MISURA 2.

Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:

  • Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 97/17 CE e successive modifiche, impianti e attrezzature per il riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici;
  • Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, e simili) per uso professionale o di categoria A+o A++ secondo la Direttiva 94/2 CE e successive modifiche (con esclusione di condizionatori, impianti di climatizzazione);
  • Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 2002/40 CE e successive modifiche;
  • Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Impianti fotovoltaici di generazione di energia, con superfici non inferiori a 16 mq. o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kW; impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno termico dei processi produttivi, impianti solari termici, impianti di raffreddamento/ condizionamento basati sull’energia solare (Solar cooling), impianti geotermici a bassa entalpia;
  • Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e gestione energetica: interventi per l’efficienza energetica degli impianti (acquisto di impianti, beni, strumenti che consentano la riduzione puntuale dei consumi e il conseguimento di più alti rendimenti energetici per la climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di calore ad assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensazione; impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, cappe di aspirazione dei fumi ad uso professionale e a basso consumo energetico, raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;
  • Sistemi di monitoraggio dell’efficienza energetica quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione energetica, ecc.);
  • Interventi per l’efficienza energetica dei sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, ecc.); sistemi di illuminazione esterna che non generano inquinamento luminoso ad esempio mediante l’utilizzo di lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico.
  • Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale per attività di somministrazione.

È ammesso a contributo esclusivamente l’acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno essere installati nella sede e/o unità operativa bresciana individuata dal richiedente

Sono ammesse a contributo le spese di progettazione e/o consulenza e/o installazione, nel limite del 30% dell'investimento complessivo sostenuto dall'impresa.

Non sono ammessi:

  • acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente;
  • riparazioni/sostituzioni di parti di beni strumentali;
  • investimenti in leasing.

 
Chi può presentare domanda di contributo?

Possono presentare domanda di contributo e ottenerlo le imprese bresciane che, dalla presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo:

  • rientrino nei criteri comunitari di definizione di micro e piccola impresa;
  • abbiano un massimo di 20 dipendenti ed un fatturato annuo totale non superiore a 6 milioni di Euro;
  • operino nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura, come da codice ATECO Istat 2007;
  • abbiano sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia, siano iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio dell’attività presso l’ente camerale bresciano;
  • siano in possesso di qualifica artigiana, ove previsto.

Entro quando presentare la domanda di contributo?

I termini di presentazione delle domande di contributo decorrono da martedì 8 febbraio 2022 a lunedì 14 febbraio 2022, dalle ore 9 e fino alle 16.

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Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 20.000,00.

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Il decreto CER, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.

Il Titolo II del decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il Titolo III del decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabilianche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.

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