Ecco come funziona il bonus per Garanzia giovani

Il via libera all’incentivo è arrivato dalla pubblicazione del decreto direttoriale 8 agosto 2014 sul sito web del ministero del lavoro, che fissa peraltro le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale, entro cui l’incentivo può essere concesso e che, complessivamente, sono pari a euro 188.755.343,66.
 
Il bonus è attribuito ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono giovani rientranti nel piano Garanzia Giovani. Le assunzioni incentivabili sono quelle effettuate nel periodo dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 di giovani d’età dai 16 ai 29 anni che abbiano assolto al diritto dovere d’istruzione e formazione (se minorenni), non occupati (disoccupati o inoccupati), né inseriti in percorsi di studio o di formazione. L’Inps (circolare n. 118/2014) ha precisato che l’età non può scendere sotto i 16 anni, nonostante per l’iscrizione al programma Garanzia Giovani basti avere i 15 anni. Sul versante opposto del limite massimo di età, fissato come detto a 29 anni, invece, l’Inps ritiene che l’incentivo spetti anche per il giovane che abbia compiuto 30 anni, purché (ecco la condizione) i 29 anni d’età erano posseduti il giorno in cui ha fatto la registrazione alla Garanzia Giovani.
 
Condizione di riconoscimento del bonus è la partecipazione del giovane alla Garanzia Giovani, che vuol dire essere iscritto e in carico presso una struttura di collocamento: se manca, andrà fatta quest’iscrizione prima dell’assunzione. L’incentivo, inoltre, è soggetto ai principi generali in tema di agevolazioni (di cui alla riforma Fornero) e alla regola de minimis e non si cumula con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o anche contributiva. L’Inps ha precisato (circolare n. 118/2014) che, qualora ricorrano i presupposti per applicare questo tipo di bonus e anche quelli per applicare gli sgravi contributivi in senso stretto (ad esempio legge n. 407/1990, sgravi assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ecc.), saranno applicati gli sgravi in senso stretto (più convenienti) e non il nuovo bonus assunzione.
 
Il bonus spetta in caso di assunzione (quindi contratto subordinato) a tempo indeterminato o a termine, purché di durata non inferiore a sei mesi, anche se a scopo di somministrazione, fatta eccezione per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia, in cui spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione). Il bonus spetta, inoltre, anche per i soci di cooperativa e anche in caso di part-time purché con orario di lavoro non inferiore al 60% di quello normale. Non spetta per l’apprendistato, per i domestici, né per il lavoro accessorio e quello a chiamata.
 
L’importo del bonus dipende dalla “profilazione”, attribuita in sede d’iscrizione alla Garanzia Giovani, al giovane assunto: più è alto (che vuol dire la sua maggiore “lontananza” dal mercato del lavoro, cioè più difficoltà a trovare un posto di lavoro) più è pesante l’incentivo. Nel caso di part-time l’importo di bonus è ridotto in proporzione alla riduzione d’orario di lavoro (e deriva dal prodotto tra l’importo pieno del bonus, indicato in tabella, e la percentuale di part-time attuato, come detto non inferiore al 60%). Ecco i singoli importi per le singole ipotesi di assunzione:
•    assunzione a tempo indeterminato di giovani con profilazione “bassa”, bonus di 1.500 euro;
•    assunzione a tempo indeterminato di giovani con profilazione “media”, bonus di 3.000 euro;
•    assunzione a tempo indeterminato di giovani con profilazione “alta”, bonus di 4.500 euro;
•    assunzione a tempo indeterminato di giovani con profilazione “molto alta”, bonus di 6.000 euro;
•    assunzione a termine, durata tra i 6 e gli 11 mesi, di giovani con profilazione “bassa” o “media”, nessun bonus;
•    assunzione a termine, durata tra i 6 e gli 11 mesi, di giovani con profilazione “alta”, bonus di 1.500 euro;
•    assunzione a termine, durata tra i 6 e gli 11 mesi, di giovani con profilazione “molto alta”, bonus di 2.000 euro;
•    assunzione a termine, durata almeno 12 mesi, di giovani con profilazione “bassa” o “media”, nessun bonus;
•    assunzione a termine, durata almeno 12 mesi, di giovani con profilazione “alta”, bonus di 3.000 euro;
•    assunzione a termine, durata almeno 12 mesi, di giovani con profilazione “molto alta”, bonus di 4.000 euro.
 
Il bonus è riconosciuto a domanda da presentarsi all’Inps, in via telematica, sulla base delle istruzioni che l’istituto dovrà fornire entro un mese. Intanto è già intervenuto in materia con la richiamata circolare n. 118/2014 spiegando di aver già predisposto il modello, ma che non è ancora online la procedura di trasmissione telematica. Il via libero alle richieste, pertanto, è rinviato ad altro momento che verrà preannunciato con apposito messaggio.
 
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