Il decreto Sostegni bis ha uniformato la disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti pubblicitari portando fino al 50% degli investimenti effettuati l'ammontare del beneficio fiscale sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali sia per quelli su radio ed tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Viene dunque meno la distinzione, che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, in due regimi: uno straordinario per le campagne su quotidiani e periodici, anche digitali, che prevedeva un beneficio fiscale fino al 50% degli investimenti effettuati ed uno ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali. che prevedeva un beneficio pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purchè pari almeno all'1% degli investimenti simili, effettuati nell'anno precedente sul medesimo mezzo di informazione.
È inoltre prevista una nuova finestra temporale per la comunicazione per l'accesso al beneficio, dal 1° settembre al 30 settembre 2021.
Restano comunque valide le comunicazioni inviate dal 1° al 31 marzo 2021, per le quali il calcolo del credito spettante sarà effettuato automaticamene in base alle nuove disposizioni.
Sarà in ogni caso possibile, per chi vorrà ampliare i propri investimenti per beneficiare delle nuove condizioni di calcolo, sostituire la precedente prenotazione effettuata a marzo, utilizzando la nuova finestra di comunicazione prevista a settembre 2021.
Definito inoltre il budget delle risorse destinate alla misura per il biennio 2021-2022 che ammontano a :
Ammontano invece a 45 milioni di euro le risorse stanziate per l'anno 2023.
Possono beneficiare del bonus pubblicità:
In virtù delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis, che di fatto ha eliminato il criterio dell'incremento dell' 1%, nel 2021 possono accedere al credito d’imposta anche le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
Sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati:
Sono escluse:
Pubblicato il Bando per la rivitalizzazione dei centri storici, per favorire il ripopolamento, la rivitalizzazione e la rigenerazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree dei Comuni interessati dal sisma, attraverso il finanziamento di progetti di nuovo insediamento, riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento di quelle attività che, tramite l’offerta di beni e servizi, siano realmente idonee ad attrarre l’interesse e l’afflusso di persone nelle aree stesse.
Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 20.000,00.
La Regione Emilia Romagna, con questo Bando, intende supportare la riqualificazione delle imprese operanti nei settori del commercio, di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi, anche polifunzionali, favorendo la rigenerazione degli spazi e la realizzazione di investimenti atti a introdurre nuovi servizi e processi di cambiamento e di innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati nonché le nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori.
Previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo fino a complessivi euro 70.000,00.
Il decreto CER, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.
Il Titolo II del decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Il Titolo III del decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.
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