MASE: Contributi a fondo perduto per la riconversione delle imprese produttrici di plastica monouso

FINALITÀ

La Misura sostiene le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso quali:

  1. Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
  • destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

La finalità della Misura è sostenere la modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis», in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:

  1. per le spese di cui alla lettera a), 40% del loro ammontare;
  2. per le spese di cui alla lettera b), 80% del loro ammontare.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi agevolabili, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, relative a:

  1. servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso;
  2. acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo.

Le spese sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza.

TEMPISTICHE

In attesa di successivo decreto per ulteriori informazioni.

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