Regione Toscana: contributi a fondo perduto per investimenti in energia rinnovabile

Con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro, la Regione Toscana ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027, Azione 2.2.4, per sostenere, la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili al servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’obiettivo è incentivare modelli di produzione e condivisione dell’energia pulita all’interno delle comunità locali, contribuendo alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti. Il contributo è concesso a fondo perduto e mira a favorire investimenti in fotovoltaico, eolico, mini-idroelettrico e sistemi di accumulo.

 

CONTRIBUTI

La dotazione complessiva è pari a € 20.000.000 di euro di cui:

  • € 14.000.000 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili localizzati nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  • € 6.000.000 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate.

 

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. L’intensità del contributo varia in base alla tipologia di impianto:

  • 40% della spesa ammissibile per impianti fotovoltaici;

  • 30% per impianti di altra natura (eolico, idroelettrico, accumulo).

Il calcolo avviene sulla spesa ammissibile più bassa tra quella effettivamente sostenuta e il massimale previsto. I massimali di spesa per ciascun impianto sono:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;

  • 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;

  • 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;

  • 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.

Nel caso in cui un progetto comprenda più impianti, ciascuno viene valutato separatamente.

L' IVA non è ammessa tra le spese agevolabili, tranne nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa vigente.

Per accedere al contributo, il progetto deve prevedere spese ammissibili non inferiori a 20.000 euro.

Inoltre, il contributo totale per ciascuna domanda non può superare i 500.000 euro.

 

BENEFICIARI

Sono ammessi a partecipare al bando i seguenti soggetti, suddivisi in due tipologie:

Tipologia A

  • Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001 e con la normativa nazionale di recepimento.

Tipologia B (in qualità di membri/soci di una CER già costituita)

  • Enti Locali: Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni;

  • Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere;

  • Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), comprese le ditte individuali e i professionisti.

La domanda deve essere presentata dal soggetto che sostiene direttamente l’investimento per la realizzazione degli impianti e tutte le spese per cui viene richiesto il contributo.

 

La domanda può essere presentata:

  • in forma singola, da un singolo soggetto;

  • in forma congiunta, da più soggetti appartenenti alla medesima CER.

 

Nel caso di domanda congiunta:

  • È obbligatoria se più soggetti della stessa CER intendono richiedere il contributo;

  • Deve essere indicato un soggetto capofila, individuato preferibilmente nella CER se questa partecipa direttamente;

  • Il numero massimo di soggetti partecipanti è 20.

 

Requisiti in caso di domanda congiunta

  • Se la domanda del soggetto capofila risulta inammissibile, tutte le domande collegate diventano inammissibili.

  • Se uno o più membri diversi dal capofila non rispettano i requisiti, la domanda resta valida per gli altri soggetti, limitatamente alla parte di investimento di loro competenza, purché:

    • siano rispettati i requisiti di ammissibilità previsti;

    • siano coerenti con le finalità e gli obiettivi del bando.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un’impresa, la domanda deve riguardare interventi da realizzare su un’unità produttiva locale o sede operativa attiva sul territorio regionale, costituita secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico vigente.

L’attività economica prevalente esercitata presso tale sede deve appartenere a uno dei codici ATECO ammissibili.

  • B – Estrazione di minerali da cave e miniere

  • C – Attività manifatturiere

  • D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

  • E – Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti, risanamento

  • F – Costruzioni

  • G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli, escluse le seguenti:

    • 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22

    • e tutto il gruppo 46.1

  • H – Trasporto e magazzinaggio

  • I – Alloggio e ristorazione

  • J – Servizi di informazione e comunicazione

  • M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

  • N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

  • P – Istruzione

  • Q – Sanità e assistenza sociale

  • R – Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

  • S – Altre attività di servizi, esclusa la divisione 94

 

INTERVENTI AGEVOLABILI

Il progetto deve prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

  • 1d) Impianti solari fotovoltaici;

  • 2d) Impianti eolici;

  • 3d) Impianti micro e mini idroelettrici;

  • 4d) Sistemi di accumulo per impianto solare fotovoltaico.

È possibile presentare una domanda con più interventi combinati, purché rispettino le seguenti condizioni:

  • Gli interventi 4d (accumulo) sono ammissibili solo se integrati con un impianto fotovoltaico (1d) incluso nello stesso progetto. In caso contrario, tali interventi non saranno ammessi;

  • Gli interventi devono essere di nuova realizzazione o di potenziamento di uno o più impianti o unità di produzione da fonti rinnovabili;

  • Gli impianti devono essere finalizzati all’autoconsumo e alla condivisione di energia all’interno della CER per cui si presenta domanda, pena la non ammissibilità dell’intervento;

  • Gli impianti devono essere realizzati all’interno degli edifici o nelle aree di pertinenza e immediata disponibilità degli stessi, pena la non ammissibilità.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese:

  • Sostenute dopo la data di inizio progetto, purché successiva all’avvio dei lavori;

  • Effettivamente sostenute dal soggetto richiedente;

  • Pertinenti e direttamente collegate all’intervento oggetto della domanda.

Voci di spesa ammesse

  • a) Investimenti materiali: fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, materiali e componenti.

  • b) Opere edili e impiantistiche: strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento.

  • c) Spese tecniche: progettazioni, direzione lavori, sicurezza, collaudi, consulenze tecniche, indagini geologiche/geotecniche, diagnosi energetica (esclusa quella prevista dal D.Lgs. 102/2014).

  • d) Consulenze e spese preliminari: studi di prefattibilità, consulenze economiche, legali, notarili e per la costituzione della CER.

Le spese di tipo c) e d) sono ammesse anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, ma non possono superare il 10% del totale delle spese ammissibili e comunque non oltre i 30.000 euro complessivi.

 

 

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DOMANDE

La domanda può essere presentata esclusivamente online fino alle ore 16.00 del 18 luglio 2025. 

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa.

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