Come avrete letto, il recente emendamento al Decreto Fiscale, presentato dal senatore Matteo Gelmetti, propone significative modifiche al Piano Transizione 5.0.
L'obiettivo è quello di semplificare e potenziare gli incentivi per le imprese e il conseguente accesso al credito.
Abbiamo provato a riassumere le principali novità nei seguenti punti:
Le novità sono attualmente in fase di discussione in Parlamento ma monitoreremo attentamente l'evolversi del tutto per mantenervi informati.
Nel primo articolo della rubrica 5.0 Smart abbiamo definito insieme le due principali e uniche modalità per il calcolo del risparmio energetico.
Nell’approfondimento di questa settimana affronteremo dei casi pratici per chiarire come calcolare il risparmio energetico nel caso di diversi investimenti in beni materiali Strumentali facenti parte dell’Allegato A della Legge 232 del 2016 e s.m.i.
Gli investimenti ammissibili sono tutti quelli facenti parte del Gruppo 1, 2 e 3 del suddetto allegato e che sono stati confermati con un impegno giuridicamente vincolante a partire dal 1° gennaio 2024.
È importante sottolineare un aspetto: lo stesso bene, in due contesti differenti, potrebbe essere sempre agevolato, mai agevolato ed infine agevolato in un caso piuttosto che in altro.
Sebbene il tutto possa sembrare controverso, l’investimento deve essere calato nella realtà produttiva dell’impresa che lo sostiene. Ammettendo infatti che il bene sia 4.0, condizione necessaria ma non sufficiente, sarà necessario confrontare i suoi consumi con beni simili presenti in azienda o sul mercato. Per simili si intende svolgenti le stesse funzioni. Una piegatrice con una piegatrice, un centro di lavoro con un altro avente le stesse funzioni, una macchina a taglio laser con un’altra.
Un imprenditore che acquista un macchinario decide di farlo per ammodernare il parco macchine, per aumentare la capacità produttiva di una linea, per implementarne una nuova.
Rispetto al perché dell’investimento bisognerà capire dove calcolare il risparmio energetico generabile.
CASO A
Un bene X viene acquistato per sostituire un macchinario obsoleto Y già presente in azienda. Bisognerà calcolare inizialmente il consumo energetico del bene Y e di tutti i macchinari facenti parte della stessa linea produttiva (ricordate la definizione di “processo produttivo interessato”?). Successivamente, con le informazioni del produttore del bene X e delle schede tecniche ad esso correlate, ipotizzare lo stesso processo (stessa lavorazione, stesso prodotto, stesso lotto) nel caso di una sostituzione del nuovo bene con il vecchio. È importante sottolineare come una linea produttiva possa essere costituita da più macchinari o da un singolo bene, come un centro di lavoro (FAQ 4.9 dell’8 Ottobre) in grado di svolgere, in autonomia, la trasformazione dell’input in output del processo.
CASO B
Un bene X viene acquistato per ampliare la capacità produttiva di una o più linee presenti in azienda svolgenti la stessa funzione. In relazione ai consumi attuali ottenibili per la trasformazione di un input in un output, bisognerà verificare la percentuale di risparmio ottenibili, rispetto alla variabile operativa scelta, con l’aggiunta di una nuova linea. Quanta energia risparmio per ogni lotto prodotto? Qual è il consumo di energia elettrica per produrre un pezzo? Rispondendo a queste domande sarà possibile ottenere una dimensione del risparmio energetico ottenibile.
CASO C
Un bene X viene acquistato per produrre un nuovo prodotto o servizio. In questo caso l’investimento permette all’impresa di offrire un nuovo servizio sul mercato. Per ottenere un termine di paragone rispetto al quale calcolare il risparmio la normativa sottolinea come sia necessario individuare almeno 3 ulteriori beni, presenti nel mercato UE negli ultimi 5 anni, svolgenti le stesse funzioni. Così facendo si otterrebbero 4 possibili scenari rispetto al quale indicare una percentuale di risparmio energetico ottenibile attraverso l’acquisto del bene X per la produzione del suddetto servizio. Tale scenario viene definito “controfattuale”
“E se il bene fosse customizzato?” “Come faccio a paragonare un nuovo macchinario che il produttore ha costruito ad hoc per la mia necessità?” Nella FAQ 4.16 pubblicata il 2 Novembre 2024 si sottolinea come sia possibile individuare quei componenti de bene detti “significativi” e condurre uno scenario controfattuale solo su di essi. In un magazzino automatico customizzato verrebbero quindi confrontati solo gli azionamenti e non le restanti parti.
Nel prossimo articolo, in uscita mercoledì 20 Novembre sulla pagina LinkedIn di Esclamativa s.r.l., parleremo insieme di fotovoltaico, dei vincoli legati ai fornitori e delle possibilità di agevolazioni legate all’acquisto dei pannelli.
Sperando di aver contribuito a rendere più chiari alcuni punti del Piano Transizione 5.0, rimaniamo in attesa di conoscere curiosità e esperienze legate alla normativa.
Per informazioni dubbi o chiarimenti, cliccate sul banner riportato sotto.
Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini
Ingegnere Industriale
Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa
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