Iperammortamento 2026 - 2028

Cos’è il nuovo iperammortamento 2026-2028

Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore reintroduce l’iperammortamento come strumento centrale di politica industriale, superando la logica dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con effetto diretto sulla deducibilità delle quote di ammortamento ai fini IRES e IRPEF.

A differenza dei precedenti incentivi, non genera liquidità immediata, ma produce un beneficio fiscale nel tempo, rafforzando la capacità dell’impresa di generare reddito.

Se correttamente utilizzato, diventa un asset fiscale strategico integrato nella pianificazione economica.

Inquadramento normativo

La disciplina è introdotta dall’art. 1, commi 427–436, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
Le modalità operative sono definite dal decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 dal MIMIT e dal MEF.
L’iter ha subito un rallentamento iniziale per il vincolo sulla provenienza dei beni (UE/SEE), successivamente rimosso, ampliando il perimetro della misura.

L’agevolazione si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Rileva la data di effettuazione dell’investimento ai sensi dell’art. 109 TUIR; per il leasing la data di consegna, per gli impianti energetici la fine lavori.

Chi può beneficiare dell’iperammortamento

Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa.

Sono esclusi:

  • lavoratori autonomi e contribuenti forfettari
  • imprese agricole con reddito domenicale
  • imprese in liquidazione o senza continuità
  • imprese soggette a sanzioni interdittive
  • imprese aderenti al concordato preventivo biennale

È inoltre richiesto il rispetto di:

  • normativa sulla sicurezza sul lavoro
  • regolarità contributiva

Quali investimenti sono agevolabili

L’iperammortamento riguarda:

  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi, inclusi negli Allegati IV e V e interconnessi
  • beni materiali per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi sistemi di accumulo

Gli investimenti si considerano completati:

  • alla consegna, per beni materiali e immateriali
  • alla fine lavori, per impianti energetici

Questo significa che anche investimenti ordinati nel 2025 possono rientrare, se completati dal 2026.

I nuovi Allegati IV e V: cosa cambia

Gli Allegati IV e V sostituiscono i precedenti Allegati A e B e riflettono l’evoluzione tecnologica recente.

Allegato IV → beni materiali 4.0
Allegato V → beni immateriali e software avanzati

Il perimetro si estende a:

  • intelligenza artificiale e machine learning
  • cybersecurity OT/IT
  • edge computing e data infrastructure
  • reti industriali avanzate
  • tecnologie per sostenibilità ed energia

Allegato IV – Beni materiali 4.0

Rientrano sistemi interconnessi evoluti e infrastrutture digitali industriali.

Sono inclusi:

  • infrastrutture di calcolo per AI
  • reti industriali (5G private, Wi-Fi industriale)
  • sistemi di cybersecurity
  • architetture di edge computing

Sono esclusi:

  • PC, notebook e dispositivi individuali
  • beni destinati ad attività amministrative

Allegato V – Software, AI e digitalizzazione

L’Allegato V amplia in modo significativo i beni immateriali agevolabili.

Rientrano:

  • software 4.0
  • piattaforme di gestione dati
  • digital twin
  • soluzioni per energia e sostenibilità
  • sistemi di intelligenza artificiale

Il decreto attuativo definitivo non include più un riferimento esplicito ai software in modalità SaaS. La loro ammissibilità potrà essere chiarita da eventuali istruzioni operative o circolari interpretative.

Investimenti in energia rinnovabile

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di agevolare investimenti energetici anche in modo autonomo.

Sono inclusi:

  • impianti di generazione elettrica
  • impianti per calore di processo
  • trasformatori e sistemi di misura
  • sistemi di accumulo, purché collegati a nuovi impianti di generazione e proporzionati alla capacità produttiva

Gli impianti devono essere collegati alla struttura produttiva:

  • sulla stessa area
  • tramite POD riconducibili
  • oppure nella stessa zona di mercato

Il dimensionamento non può superare il 105% del fabbisogno energetico.

Aliquote di maggiorazione

La maggiorazione è pari a:

  • 180% fino a 2,5 milioni
  • 100% fino a 10 milioni
  • 50% fino a 20 milioni

La deduzione rileva ai fini IRES/IRPEF e segue i coefficienti fiscali ordinari.

Come si realizza il beneficio fiscale

Il beneficio si attiva dall’anno di interconnessione.

Viene fruito:

  • progressivamente nel tempo
  • secondo il piano di ammortamento
  • con quota ridotta nel primo anno

In caso di perdita:

  • la maggiorazione confluisce nella perdita fiscale
  • viene recuperata negli esercizi successivi

Per il leasing:

  • rileva la quota capitale (art. 102 TUIR)
  • sono esclusi gli interessi

Decorrenza del beneficio

La maggiorazione è fruibile a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo.

Procedura di accesso

L’accesso prevede una procedura strutturata tramite GSE, riferita alla singola struttura produttiva.

Le fasi sono:

  • comunicazione preventiva degli investimenti
  • comunicazione di conferma entro 60 giorni con pagamento minimo del 20%
  • comunicazione di completamento dopo interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028

Comunicazioni annuali obbligatorie

Il decreto attuativo introduce un obbligo di monitoraggio periodico.

Entro il 20 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio.

Entro il 30 giugno deve essere trasmessa una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo.

Il mancato invio può compromettere la corretta gestione dell’agevolazione.

Perizia e certificazioni

La perizia tecnica asseverata è sempre obbligatoria.

Deve attestare:

  • conformità tecnica
  • interconnessione
  • requisiti specifici

È richiesta anche:

  • certificazione contabile delle spese

Decadenza dell’agevolazione

Il beneficio decade, totalmente o parzialmente, in caso di:

  • cessione o delocalizzazione all’estero del bene
  • assenza dei requisiti tecnici
  • documentazione irregolare
  • false dichiarazioni
  • mancata collaborazione ai controlli

Può essere mantenuto se il bene viene sostituito con un bene di caratteristiche analoghe o superiori.

Controlli e obblighi documentali

Il GSE effettua controlli su:

  • requisiti tecnici
  • documentazione
  • correttezza dei dati dichiarati

L’impresa deve conservare:

  • perizie
  • certificazioni
  • fatture
  • documentazione tecnica

In caso di utilizzo indebito:

  • recupero dell’agevolazione
  • applicazione di sanzioni e interessi

Monitoraggio e trattamento dati

Il GSE trasmette periodicamente i dati relativi agli investimenti a MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate per il monitoraggio della spesa pubblica.

È previsto il rispetto della normativa GDPR.

Cosa cambia davvero per le imprese

Con il decreto attuativo la misura è definitivamente operativa.

Le regole sono più strutturate e richiedono una pianificazione tecnica e fiscale accurata.

Si tratta di un incentivo importante e complesso che richiede:

  • corretta impostazione iniziale
  • gestione delle comunicazioni
  • controllo documentale rigoroso

Perché l’iperammortamento richiede un approccio strategico

L'iperammortamento è uno strumento che premia investimenti:

  • tecnologicamente avanzati
  • coerenti con una strategia industriale
  • capaci di migliorare produttività, efficienza, qualità o sostenibilità

Usato correttamente, diventa un asset fiscale di medio-lungo periodo, integrato nella pianificazione economica dell’impresa.

 
 

Come supporta Esclamativa le imprese?

Esclamativa affianca le imprese in tutte le fasi:

  • valutazione di ammissibilità degli investimenti;
  • progettazione tecnica e strategica;
  • gestione documentale e peritale;
  • integrazione dell’incentivo nella pianificazione fiscale e industriale.
L’obiettivo non è “ottenere un’agevolazione”, ma trasformare un investimento in valore strutturale per l’impresa.
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