Il DDL della Legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina degli incentivi del Piano Transizione 4.0, ribattezzato appunto Nuovo Piano Transizione 4.0, che comprende, tra gli altri, il Credito d'imposta Beni Strumentali.
Sono tre le principali novità che riguardano il cosiddetto Bonus Investimenti, che agevola l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, introdotte dalla Legge di Bilancio 2021: innalzamento delle aliquote, riduzione dei tempi per la fruizione, aumento dei massimi delle spese ammissibili.
Le nuove regole introdotte con il DDL della Legge di Bilancio 2021 sono valide per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 mentre per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 è valida la vecchia disciplina stabilita nella Legge di Bilancio 2020.
È dunque la data di realizzazione degli investimenti a determinare quale sia il credito d'imposta spettante e la relativa disciplina.
Cambiano la misura dell'agevolazione e i tetti massimi di investimenti agevolabili.
Previste per i Beni materiali 4.0 (beni dell'Allegato A) tre differenti percentuali di beneficio (aliquote) come di seguito descritto:
Per gli investimenti in beni materiali 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti in beni materiali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti in Beni Immateriali 4.0 (beni dell'Allegato B) compiuti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 la percentuale dei credito d'imposta è innalzata dal 15% al 20%.
Per quanto riguarda gli "altri beni strumentali", ovverosia beni ordinari diversi da quelli descritti negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, il beneficio è esteso anche ai beni immateriali, fino ad ora esclusi dall'agevolazione.
Per gli investimenti in "altri beni strumentali" materiali ed immateriali, diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021- con possibile estensione fino al 30 giugno 2022 - il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta è riconosciuto nella misura del
6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali.
Un'altra importante novità contenuta nella nuova disciplina del Bonus Investimenti riguarda il periodo di fruizione del beneficio.
Secondo le nuove regole il bonus è fruibile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. e non dall'anno successivo come previsto dalla precedente disciplina in casi specifici.
Inoltre il beneficio è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo anzichè 5 quote annuali, come previsto dalla precente disciplina.
Per quanto concerne invece i beneficiari del Bonus Investimenti, che spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate, con riferimento ai soli investimenti in "altri beni strumentali" immateriali sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni (professionisti).
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