Cumulabilità Conto energia e Tremonti ambientale: si può o non si può?

La discriminante è il conto energia sul quale le imprese hanno definito gli accordi.
Se le imprese, che hanno realizzato impianti fotovoltaici hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso da GSE, Gestore Servizi Energetici, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla Tremonti ambientale, rientrano nel “primo” e “secondo” conto, la cumulabilità è possibile.
Negli altri casi, quindi con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, chiarisce che il cumulo tra le due misure non è possibile.   
Le imprese se ricadono nel secondo caso e che quindi hanno usufruito del cumulo con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, devono sanare la propria posizione provvedendo al pagamento dell’imposta non pagata a suo tempo, per poter mantenere il beneficio riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici.

Le imprese che intendono quindi sanare la propria posizione dovranno presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno indicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, e provvedere al pagamento dell’importo dovuto entro il 30.06.2020.

L’impresa dovrà comunicare inoltre l’eventuale pendenza di giudizi in merito al recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e farne formale rinuncia. Il giudice dal suo sospenderà definitivamente tali giudizi soltanto in presenza della documentazione attestante l’effettivo pagamento degli importi dovuti dall’impresa.

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