Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti

L’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”. Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Presentazione domanda di finanziamento dalle ore 10 del 3 marzo 2017.
 
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile.
I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
 
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento, di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.
La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
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