Incentivo occupazione NEET per assunzione di giovani aderenti al programma "Garanzia Giovani"

Le assunzioni effettuate dai datori di lavoro a partire dal 1 gennaio 2018 e fino  al 31 dicembre 2018 di giovani dai 16 ai 29 anni di età, iscritti al programma “Garanzia Giovani”, godono dell'Incentivo "Occupazione giovani”.
 
Di seguito uno specchietto riepilogativo: 
-  i giovani devono:
  • essere registrati al “Programma Garanzia Giovani”;
  • avere assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni;
  • non essere inseriti in percorsi di studio e formazione;
  • essere disoccupati.
Se di età compresa tra i 25 e i 29 anni è necessario anche rispettare una delle seguenti ulteriori condizioni:
  • essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici ovvero in cui sia
  • riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
 
-  Le assunzioni possono avvenire con contratto:
  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • di lavoro a tempo parziale;
  • di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa. 
 
-  L’incentivo è escluso nel caso si assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
 
-  L’incentivo che deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 29/02/2020 è:
  • pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui, per ogni giovane assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
  • proporzionalmente ridotto in caso di lavoro part-time;
  • riconosciuto nel rispetto della disciplina europea del “de minimis”. Oltre i limiti del “de minimis” l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto o, in mancanza, che il posto si
  • sia reso vacante per motivi diversi da licenziamenti per riduzione di personale;
  • subordinato ad un procedimento di ammissione (10) che prevede un’istanza preliminare da inoltrare all’INPS per via telematica.
 
-  L’agevolazione è cumulabile con l'incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato degli under 35 previsto dalla legge di stabilità 2018 per la parte residua fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore assunto e nel limite  complessivo di 8.060 euro su base annua. Non è invece cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
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Il contributo è a fondo perduto fino al 60%, con massimali da 150.000 a 500.000 euro a seconda dell’anzianità e del regime di aiuto scelto.