Contributi a fondo perduto per le attività di vendita di beni e servizi dei centri storici

Tra i provvedimenti del Decreto Agosto, in arrivo anche nuovi contributi a fondo perduto per le attività di vendita di beni e servizi dei centri storici che abbiano registrato un calo del fatturato nel mese di giugno 2020. 

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici, i soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte in zone A o equivalenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta
e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • a) Per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • b) Per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei
suddetti Comuni.

Inoltre, le imprese in possesso dei requisiti sopra elencati, possono beneficiare del contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al
mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il contributo è calcolato in percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2019 come segue:

  • a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
  • presente decreto;
  • c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro alle persone fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì
riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti comuni.

In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Infine, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.

 

 

 

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