Nuovo decreto finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo è incrementato:
In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purchè sia rispettato il limite previsto.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.
Nel caso, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda.
L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata è effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale.
Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia.
Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
L' aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo previsto.
Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, fornisce le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto
Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
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