Novità per il Credito Imposta Ricerca e Sviluppo

Il bonus ricerca, in vigore dal periodo di imposta 2015 a quello 2020 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta in cui si intende fruire dell’agevolazione e che questo ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti al 2015 (2012 – 2013 – 2014).
Per il periodo di imposta 2016 la misura del credito di imposta è pari al 50% o al 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di spese. Per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca e sviluppo, il credito di imposta è pari al 50%, mentre per tutte le altre spese è pari al 25%.
Dal periodo di imposta 2017 la misura del credito d’Imposta è pari al 50% degli incrementi annuali di spesa delle attività di ricerca sviluppo indipendentemente dalla tipologia di spese. 
 
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
  • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
  • contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca o con altre imprese (incluse start up innovative);competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografico di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. In questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio.

 

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